Non tutte le scatole sono imballaggi!

Normative imballaggiVi siete mai chiesti se la bustina di garza che contiene tè e tisane o l’involucro in plastica delle cartucce per stampante possano essere considerati imballaggi?

Non tutto quello che confeziona e contiene un prodotto può infatti essere considerato imballaggio! Esistono in merito precise direttive europee che stabiliscono in modo puntuale l’appartenenza o meno di un contenitore a questa categoria.

Cos’è e come viene calcolato il CAC (Contributo Ambientale Conai)

Conoscere la normativa è importante per calcolare l’attribuzione del CAC, Contributo Ambientale Conai, che dal 1998 ripartisce tra produttori e utilizzatori i maggiori oneri per la raccolta, lo smistamento e il riciclo dei rifiuti da imballaggi.

Stabilire se una confezione può o meno essere considerata imballaggio dalla normativa è importante anche per il fatto che il CAC è calcolato non solo in base alla quantità totale e al peso dei rifiuti prodotti, ma anche a seconda del materiale.

Ecco una tabella riassuntiva delle entità del CAC con valori aggiornati al 2018:

  • Acciaio: 8,00 €/t dal 1° gennaio 2018
  • Alluminio: 45,00 €/t (35 €/t dal 1° giugno 2018)
  • Carta: 10,00 €/t dal 1° gennaio 2018
  • Legno: 7,00 €/t
  • Plastica:
    • fascia A 179,00 €/t
    • fascia B 208,00 €/t
    • fascia C: 228,00 €/t
  • Vetro: 13,30 €/t dal 1° gennaio 2018

Le norme consortili prevedono che le somme dovute da produttori e utilizzatori di imballaggi siano prelevate in base ad una specifica indicazione in fattura e calcolate sulla quantità e la tipologia del materiale oggetto della “prima cessione”.

Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

  • degli imballaggi finiti dal produttore al primo utilizzatore;
  • di materiale da un trasformatore di materie prime ad un “autoproduttore”.

Inoltre anche gli imballaggi importati dall’estero sono soggetti al Contributo Ambientale poiché il loro utilizzo produrrà rifiuti da raccogliere e trasformare in Italia.

Restano esclusi dal computo del CAC dovuto gli imballaggi primari di dispositivi medici o di prodotti farmaceutici se vengono utilizzati in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

Per saperne di più sul CAC (Contributo Ambientale Conai) visita: www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/

Cosa è imballaggio e cosa non è imballaggio: la normativa europea

La normativa europea 2004/12/CE recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06 (ex D.lgs. 22/97) stabilisce cosa rientri nella categoria rifiuti da imballaggi e sia così soggetta al pagamento del CAC.

L’articolo 2018, al comma 1, recita:

“Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:
a. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”.

L’allegato E, punto 2, al D.lgs. 152/06 inoltre, stabilisce i criteri della definizione di “imballaggio”:

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

Scarica qui i PDF gratuiti con le liste aggiornate di cosa è imballaggio e qui cosa non è imballaggio